FAQ

In questa sezione una lista di domande con pronta risposta da parte dei nostri esperti:

Buongiorno, sabato sera sono stato fermato ad un blocco stradale e mi hanno trovato in macchina un pezzetto di hashish. Ho detto che non era mio ma non mi hanno creduto ed hanno fatto il verbale ai sensi dell’art. 75. Ma posso dimostrare che non era mia?
Purtroppo l’art. 75 del D.P.R. 309/09 dice che è vietata la “DETENZIONE PER USO PERSONALE” di sostanze stupefacenti. Questo significa che anche se non ne sei il proprietario (cioè non l’hai acquistata personalmente), anche se non ne sei in possesso (ovvero che non ce l’hai in tasca), NE HAI COMUNQUE LA DISPONIBILITA’ DELL’USO. E quindi risulti aver violato l’art. 75. Pertanto sarai convocato in Prefettura per il procedimento previsto.

Salve, mi hanno fermato per cocaina e  mi hanno detto che sarò convocato in Prefettura per un colloquio. Io non voglio farlo sapere in casa, come devo fare per mantenere la privacy?
Basta che tu scriva alla Prefettura competente, “All’attenzione dell’Uff. NOT”, una semplice lettera con la quale comunichi il luogo in cui desideri che ti venga spedita la convocazione in Prefettura elezione. Puoi anche telefonare direttamente ai numeri 0583-424428 e 0583-424438 e prendere un appuntamento.

Mi chiamo R., sono stato fermato con una canna e mi hanno convocato in Prefettura per un colloquio. Ma se io non ci vado, che mi possono fare?
L’art. 75 del D.P.R. 309/09  prevede l’applicazione di una serie di sanzioni: sospensione della patente di guida, passaporto, porto d’armi e della carta d’identità solo ai fini dell’espatrio, per un periodo che va da 1 a 12 mesi. In caso di non presentazione al colloquio senza giustificato motivo, tali sanzioni vengono applicate automaticamente.

Mi hanno fermato con 0,3 gr di eroina. Ma io frequento il Ser.T. da diverso tempo e l’ho dichiarato ai Carabinieri. Conta qualcosa per non perdere la patente?
Nel corso del colloquio valutiamo sempre la situazione individuale di ciascuno, sicuramente la tua frequenza al Ser.T. verrà valutata positivamente e servirà ad avere sanzioni più lievi o ad evitarle.

Buongiorno, mi hanno fermato con due spinelli, ma non sono un consumatore abituale e questa è la prima volta che mi succede. Mi hanno detto che la prima volta non mi succede niente. È vero?
L’art. 75, al comma 14 prevede che in caso di tenuità della violazione sia valutabile la possibilità di concludere il procedimento con il semplice svolgimento del colloquio in Prefettura e un invito formale a non commettere più violazioni dello stesso tipo.

Salve, sabato sera ero con i miei amici in discoteca, quando siamo usciti, dei finanzieri in borghese ci hanno perquisito e ci hanno trovato 2 gr di hashish fra tutti.  A me hanno tolto la patente per 30 giorni, ma non stavo guidando, è corretto?

Da quello che racconti pensiamo che saresti stato tu a guidare da lì a poco. L’art. 75 prevede che le Forze dell’Ordine, nel momento in cui trovano una persona con sostanza stupefacente, possano togliergli subito la patente per 30 giorni se ha “immediata disponibilità di un veicolo a motore”. Quindi anche se la macchina era semplicemente parcheggiata, la Guardia di Finanza ha ritirato la patente, in via cautelare, sul presupposto che ti saresti messo alla guida dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Passati i 30 giorni potrai andarla a ritirare in Prefettura, presso l’Uff. NOT. In quell’occasione potrai anche svolgere il colloquio previsto, così da non dover tornare due volte.

Sono stato fermato per art. 75, per detenzione di sostanze per uso personale, ma adesso ho la fedina penale macchiata? Ho precedenti?

Assolutamente no. La detenzione di sostanza per uso personale è una violazione amministrativa e non penale, come quella dell’art. 73 D.P.R. 309/09 (detenzione a fini di spaccio).

Salve, ho subito una sanzione amministrativa per art. 75 e mi è stata sospesa la patente per 2 mesi. Nel frattempo però mi è arrivata una richiesta della Motorizzazione di andare a fare la visita di revisione. Vogliono l’esame del capello? Come funziona?

Per la Motorizzazione (più precisamente Dipartimento dei Trasporti Terrestri), di Lucca, l’unico tipo di analisi valido per il superamento della revisione, è l’esame del capello. E’ un esame in grado di stabilire se hai fatto uso di sostanze nei sei mesi precedenti.  Puoi farlo in qualsiasi laboratorio riconosciuto e convenzionato. Per maggiori informazioni rivolgiti alla Motorizzazione perché, anche se la richiesta nasce in base ad una sanzione della Prefettura, poi il procedimento diventa di totale competenza del Ministero dei Trasporti.

Sono un ragazzo di 19 anni, l’altra sera sono uscito insieme ad un mio amico e non sapevo che avesse con sé del fumo. Purtroppo siamo stati fermati per un blocco stradale dalla Polizia e ci hanno perquisito. Hanno voluto fare il verbale per la violazione dell’art. 75 a tutti e due, ma non è giusto! Io non ne sapevo niente, ma non ci hanno voluto credere e hanno detto che lo avrei fumato anche io! Posso fare ricorso?

Si, certo puoi fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni dal verbale, chiedendo un approfondimento. Purtroppo è molto difficile dimostrare quanto da te asserito e generalmente vale il principio della disponibilità della sostanza.

Salve, sono un ragazzo di 24 anni e sono stato fermato con della marijuana. Oggi  i Carabinieri mi hanno consegnato le analisi della sostanza sequestrata. Il quantitativo di thc risulta inferiore a 0,500 e leggo ” il principio attivo rinvenuto nella sostanza e inferiore al massimo stabilito”. Ma allora che violazione ho commesso ?? Dovrò comunque fare il colloquio per l’art. 75?

La detenzione di sostanza per uso personale non è comunque consentita. La quantità di principio attivo inferiore a 500 mg comporta una violazione di tipo amministrativo (art. 75), una quantità superiore comporta una violazione di tipo penale (art.73). Nel tuo caso, quindi, sarai quindi convocato presso la tua Prefettura di residenza per l’effettuazione del colloquio e l’eventuale applicazione delle sanzioni.

Buonasera. Sto fumando cannabinoidi da circa un anno. Più o meno regolarmente tutti i giorni, a volte anche più di uno spinello al giorno. Se voglio risultare negativo alle analisi delle urine quanto tempo prima devo smettere? E se dovessi fare l’esame del capello?

Premettendo che non tutte le persone sono uguali e che la negativizzazione dipende anche dalla quantità e regolarità nell’assunzione di sostanza, in linea generale è possibile che tu risulti negativo all’esame delle urine dopo 20-30 giorni di astensione. L’esame del capello evidenzia l’uso nei 6 mesi precedenti.

Qualche anno fa sono stato fermato con una minima quantità di hashish, sono andato in Prefettura e, al termine del colloquio, ho ricevuto l’ammonizione formale. Adesso però, visto che sono uno studente di giurisprudenza e potrei decidere di affrontare dei concorsi pubblici o fare l’avvocato, il notaio, il magistrato… mi preoccupo della possibilità che questa violazione dell’art.75 venga fuori e mi crei dei problemi. Esiste un modo per cancellarla definitivamente? Vi ringrazio per la risposta, per me è molto importante

Il procedimento previsto dall’art.75 è di tipo amministrativo, per cui non risulta sul certificato penale o dei carichi pendenti, richiesti per lo svolgimento dei concorsi pubblici; non dovresti quindi avere nessun problema per poter fare l’avvocato, il notaio o il magistrato. Invece, per entrare nelle forze dell’ordine, viene richiesto ai carabinieri competenti per la tua residenza, un giudizio generale su di te, per cui è a loro discrezione valutare se un precedente art.75 possa influire negativamente su tale giudizio. Per avere informazioni sulla prassi da seguire per essere cancellati dalla banca dati del sistema interforze, devi chiamare il call center delle forze di polizia al n.06 46542160.

Salve, avrei bisogno di chiarirmi le idee su una questione, ma non so se mi rivolgo all’ufficio giusto. Non ho mai avuto una segnalazione per art. 75 anche se, lo ammetto, qualche volta faccio uso di cannabis. Qualche settimana fa ho ricevuto una lettera dal Sert di Viareggio in cui mi invitano a presentarmi da loro. Come è possibile?

Il D.P.R.  309/30, modificato dalla legge 49/2006, prevede (all’art. 121) che quando l’autorità giudiziaria  o il Prefetto, su segnalazione di Carabinieri,  Polizia,  Guardia di Finanza, vengono a sapere che una persona ha fatto uso di sostanza stupefacente, devono comunicarlo al Sert e il Sert ha l’obbligo di chiamarti. Non importa che tu sia stato trovato in possesso di sostanza, è sufficiente che le forze dell’ordine siano venuti a sapere che sei un consumatore perché possano, anzi debbano, segnalarti al Prefetto o all’Autorità Giudiziaria.

Salve, questa estate al Pistoia Blues mi hanno trovato con uno spinello e sono stato segnalato alla Prefettura di Lucca. Io, anche se voi potreste non credermi, sono un ragazzo “normale”, studio e lavoro, vivo con i miei genitori, ho una fidanzata, esco con gli amici e non faccio niente di particolarmente sbagliato. Fumo soltanto qualche canna ogni tanto, con i miei amici, in occasioni speciali, come i concerti, le feste etc. Mi hanno detto che verrò chiamato in Prefettura per un colloquio con una psicologa e che potrò spiegare tutto a lei. Sono molto in ansia, vorrei togliermi questo pensiero e mi piacerebbe sapere quando verrò convocato.

Potrai sicuramente spiegare la situazione e parlare di te durante il colloquio in Prefettura (che svolgerai con un’assistente sociale). I tempi di convocazione variano da Prefettura a Prefettura, a secondo della quantità di segnalazioni che l’Ufficio N.O.T. riceve, all’organizzazione del lavoro etc. Solitamente, la Prefettura di Lucca convoca nel giro di pochi mesi dal momento della segnalazione. Puoi contattarci telefonicamente (0583 424428/38) se vuoi avere ulteriori informazioni o se vuoi fissare il colloquio in tempi brevi.

Buonasera, non capisco una cosa del procedimento per art. 75. Allora, quasi due mesi fa ho fatto il colloquio in Prefettura e tutto si è concluso bene, con la formale ammonizione, in quanto si trattava della prima segnalazione e di pochissimi grammi di hashish. Qualche giorno fa, però, ho ricevuto una lettera del Sert di Lucca che mi invita a presentarmi da loro. Di che si tratta? Perché mi hanno chiamato? Adesso devo andare anche da loro?!?

Solitamente la questione che ci poni è ampiamente affrontata durante il colloquio con l’assistente sociale,  forse nel tuo caso non ti è stato spiegato o, semplicemente, non ci siamo capiti. L’invito a presentarti al SERT della tua ASL deriva dal fatto che la Prefettura, a seguito del colloquio, ti ha segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 121 D.P.R.309/90 e successive modifiche. Il SERT è obbligato a convocarti, ma tu non sei obbligato a presentarti, nel senso che se non ti presenterai non andrai incontro ad alcuna sanzione. Valuta però se potrebbe, comunque, esserti utile un colloquio al SERT per chiarimenti e informazioni.

Mi è stata contestata una violazione amministrativa, il 75 della legge sulla droga, per il possesso di meno di un grammo di cocaina. E’ la mia prima segnalazione e ho già smesso, si è trattato soltanto di una stupidaggine. Vorrei sapere se, da qui in avanti, ogni volta che le forze dell’ordine mi fermeranno per normali controlli verrò ogni volta perquisito? Come posso dimostrare che si trattava solo di una volta e che non sono un tossico e non mi merito di essere sempre trattato come tale?

La segnalazione ex art. 75 D.P.R. 309/90 viene inserita nel Sistema Informativo Interforze a cui possono accedere, nel corso dei normali controlli, tutti gli organi di polizia che potrebbero, di conseguenza, valutare di effettuare una perquisizione più accurata. Ovviamente, se non sarai più trovato in possesso di sostanza, nessuno potrà muoverti alcuna accusa e nessuno ha, in generale, il diritto di “trattarti da tossico”. Durante il colloquio in Prefettura, potrai ampiamente spiegare la tua situazione e potrai dimostrare, tramite un programma al Sert comprensivo di analisi delle urine, che non stai più usando cocaina.

Buongiorno, vorrei capire meglio una cosa dell’art. 75, non tanto per me, quanto per un amico, minorenne, che è stato fermato insieme a me. Spiego i fatti: sabato sera stavamo tornado a casa dopo essere stati in discoteca e avevamo due spinelli, li avevo in tasca io, ma erano di entrambi e il mio amico lo ha ammesso tranquillamente davanti ai Carabinieri. Lui però è minorenne, cosa gli succederà?

Sia tu che il tuo amico andrete incontro alla procedura prevista dall’art. 75 D.P.R. 309/90, l’unica differenza è che il tuo amico, in quanto minorenne, sarà convocato al colloquio in Prefettura insieme ai genitori. I genitori dovrebbero essere stati contattati anche dai Carabinieri al momento del fermo.

Una domanda semplice: dove devo andare a ritirare la patente dopo passati i 30 giorni di sospensione? Immagino dai Carabinieri  visto che me l’hanno ritirata loro. Purtroppo so che poi potrebbe ritirarmela anche la Prefettura

Le forze dell’ordine trasmettono la patente ritirata all’ufficio N.O.T. della Prefettura competente in base all’art. 75. Passati i trenta giorni, potrai quindi presentarti al N.O.T. per riprenderla e potrai, con l’occasione, svolgere il colloquio previsto. Durante il colloquio verrà valutato come definire il procedimento ed è possibile che la patente ti venga nuovamente sospesa, per un minimo di un mese e un massimo di tre anni.